SUPER BONUS 110%

Tra le  misure fiscali contenute nel D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e nella Legge di conversione L. 77/2020 figurano gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, la Legge all’art. 119 introduce una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Tale norma risulta di particolare interesse sia per la grande portata che per la particolare convenienza economica e fiscale.

Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

Possono beneficiare dell’agevolazione una serie di interventi. L’Agenzia delle Entrate distingue gli interventi in:

a) interventi “trainanti” o principali

b) interventi “trainati” o aggiuntivi.

Rientrano tra gli “interventi trainanti”:

a1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio (cappotto termico). A seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio tra gli interventi in esame sono stati ricompresi anche quelli effettuati su un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (si pensi, ad esempio, alle classiche “case a schiera”). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  1. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

a2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto) o a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, o, infine, con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (ma esclusivamente nei Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

  1. non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  2. ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ovvero, ad esempio, le c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari. L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Possono inoltre beneficiare della detrazione del 110% anche gli interventi di riduzione del rischio sismico con riferimento ai quali è prevista la spettanza del c.d. “bonus sisma”. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, inoltre, in caso di cessione del “sismabonus” ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo spetta nella misura del 90 per cento. Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Danno diritto al superbonus del 110% non soltanto gli interventi “trainanti” (appena richiamati), ma anche quelli che, secondo la terminologia usata dall’Agenzia delle entrate nella sua guida, sono definiti interventi “trainati” o “aggiuntivi”. Anche in questo caso è riconosciuta la detrazione del 110% in cinque anni, a condizione, però, che l’intervento sia effettuato contestualmente a uno degli interventi “trainanti”.

Si tratta dei seguenti interventi:

  1. interventi di efficientamento energetico,
  2. installazione di impianti solari fotovoltaici,
  3. infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

La detrazione del 110% è estesa anche all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW nel caso in cui l’intervento sia effettuato contestualmente ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Per poter beneficiare della detrazione del 110%, però, l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico che danno diritto alla detrazione.

Anche in questo caso la detrazione deve essere ripartita in cinque anni.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Si ricorda, da ultimo, che la detrazione

  • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata, ovvero non condivisa per l’autoconsumo
  • e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

La norma richiama poi i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione nel caso di interventi “trainanti” di riqualificazione energetica: si rimanda, a tal fine, ad appositi decreti ministeriali per le ulteriori specifiche tecniche e al consulto degli “addetti ai lavori” in grado di un analisi più esaustiva e più precisa sotto l’aspetto tecnico.

Gli interventi, in ogni caso, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi “trainati”, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (c.d. Ape) prima e dopo l’intervento.

Nel rispetto dei prescritti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, anche gli interventi di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È questa un’importante novità introdotta in occasione della conversione in Legge del Decreto Rilancio.

In occasione della conversione in legge del Decreto Rilancio è stato poi stabilito che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio oppure gli interventi prima richiamati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “principali”, ferma restando la necessità di dimostrare il miglioramento della classe energetica.

Le disposizioni appena richiamate si applicano agli interventi effettuati:

  1. dai condomini (gli interventi possono essere deliberati dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi, in presenza di una autorizzazione alla redazione di una Ape)
  2. dalle persone fisiche residenti e non residenti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni), possessori degli immobili in qualità di proprietari, nudo proprietari o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); ovvero detentori degli immobili in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La circolare chiarisce che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
  3. da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  4. dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  5. dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero da coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. I predetti soggetti, tuttavia, possono optare per la modalità alternativa tra lo sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato  dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari o per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

  1. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)  In questo caso la detrazione del 110% spetta anche sulle spese sostenute dal 01.01.2022 al 30.06.2022,
  2. delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

A seguito delle novità introdotte in occasione della conversione in legge, le nuove norme si applicano anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni) e dalle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

La più rilevante novità introdotta in occasione della conversione in legge riguarda gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolati.

La Legge dispone infatti che:

  1. il superbonus si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
  2. Il superbonus non può trovare applicazione nel caso di interventi effettuati sui c.d. “immobili di lusso”, ovvero sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9.

 

Come stabilito dal Decreto, è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto del “superbonus” del 110%, che ai fini della cessione o sconto, le seguenti attestazioni:

  1. per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa telematicamente all’Enea.
  2. per gli interventi antisismici, l’asseverazione del professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico deve attestare l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle spese sostenute.

L’asseverazione deve essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. E’ opportuno precisare che l’intervento si potrà fare solo su edifici in possesso di conformità edilizia e situazioni in partenza regolari. La non veridicità dell’attestazione/asseverazione, oltre ad esporre i tecnici a sanzioni penali e amministrative (da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa), comporta la decadenza dal beneficio. Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico negli allegati A e B  ha fissato i requisiti tecnici necessari per gli interventi collegati al bonus fiscale, oltre i tetti di spesa massimi per fruire della detrazione. La novità di rilievo del presente Decreto riguarda l’attestazione di congruità rilasciata dai tecnici che, in possesso di idonea polizza assicurativa che copre il rischio professionale per quanto da loro asseverato, attestino il possesso dei requisiti dell’intervento e la congruità della spesa e trasmettano telematicamente l’asseverazione all’Enea.

Occorre inoltre il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (Ape) ante e post intervento per dimostrare il miglioramento energetico avvenuto; tale attestato è rilasciato da appositi tecnici certificatori.

Il visto di conformità invece è rilasciato dal professionista (commercialista, esperti contabili o Caf) che deve attestare la presenza delle asseverazioni rilasciate dai tecnici e la conformità dei dati presenti ai fini del godimento del beneficio fiscale. Il visto di conformità non è richiesto in caso se il contribuente sceglie di mantenere la detrazione d’imposta del 110% e di utilizzarla per se stesso senza quindi optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi.

Con riferimento allo sconto in fattura ovvero la cessione del credito d’imposta al fornitore, anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione, occorre precisare che occorre concordare preventivamente con il fornitore la cessione in termini di sconto in fattura in quanto il fornitore dovrà verificare la reale capacità di assorbimento della detrazione d’imposta al fine di evitare la perdita del credito.

Con riferimento alla cessione del credito agli intermediari finanziari (istituti di credito e altri intermediari finanziari) tali soggetti stanno predisponendo dei contratti con delle condizioni che variano a seconda delle necessità della clientela (aperture di credito per scontare delle fatture ovvero l’acquisto diretto dei crediti fiscali); occorre pertanto rivolgersi ai singoli istituti per valutare le loro proposte.

In caso di cessione di credito o sconto in fattura occorrerà comunque presentare un modello all’Agenzia delle entrate con i dati dell’immobile e il beneficiario della cessione  al fine di comunicare l’opzione; il modello andrà trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate o direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato dal mese di ottobre e comunque entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Come si evince la disciplina, seppur molto “allettante”, è molto complessa e limitata ad un ventaglio di interventi abbastanza ridotti per i quali è necessario affidarsi a professionisti molto competenti che dovranno operare delle valutazioni e perizie di fattibilità, pena il disconoscimento dell’intero intervento e conseguentemente della detrazione d’imposta. Tali spese, come precisato dalla circolare, rientrano nel beneficio fiscale e quindi possono essere recuperate in termini di detrazione unitamente all’intervento.



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