Decreto “Agosto”: D.L. n. 104 del 14.8.202

 

Sulla Gazzetta n. 203 Suppl. Ordinario n. 30 è stato pubblicato il

Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

in vigore dal 15.8.2020.

 

Nella presente circolare riepiloghiamo le principali novità fiscali e del lavoro,  riguardanti le imprese,  i professionisti e le famiglie, suddivise per argomenti:

Capo I Lavoro

Capo II Coesione territoriale

Capo VI Sostegno alle imprese

Capo VII Misure fiscali

LE PRINCIPALI NOVITà DEL DECRETO “AGOSTO”

E’ stato pubblicato il 14 agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale come preannunciato, il decreto legge del 14.8.2020 n. 104 detto “decreto Agosto”, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 Suppl. Ordinario n. 30). Il decreto interviene in numerosissimi ambiti con stanziamenti per circa 25 miliardi di euro per il contrasto alla crisi economica causata dal Coronavirus. Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.

Capo I Lavoro

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

(ART. 1)

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di

cassa integrazione ordinaria,-

– assegno ordinario, –

– cassa integrazione in deroga,

come già previsto dal decreto Cura Italia per una durata massima di complessive diciotto settimane da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno conteggiati nel nuovo stanziamento.

Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo. Per il periodo di 9 settimane di cassa integrazione, le aziende devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:-

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

– al 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

NON è dovuto il contributo addizionale:-

– se è presente una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento. 

ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI

(ART. 2)

L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sulla cassa integrazione speciale per gli sportivi professionisti viene integrato con un nuovo comma che abroga il comma 7 e così recita:

1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga per gli sportivi dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto con una circolare specifica. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente nelle regioni dell’ex zona rossa potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

(ART. 3)

E’ prevista una nuova agevolazione per le imprese che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus che consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione di cui hanno già fruito per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. L’esonero comporta l’applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, già previsto dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio, modificato dal decreto agosto.

L’agevolazione è sottoposta alla direttiva sugli aiuti di stato ed è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI NASPI E DIS-COLL

(ART. 5)

Le indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL in scadenza nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’estensione vale anche per le indennità già prorogate in precedenza dai decreti Cura Italia e Rilancio. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Il costo stimato supera il miliardo di euro.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(ART. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dall’esonero sono esclusi:

– aziende del settore agricolo;

contratti di apprendistato;

contratti di lavoro domestico; 

lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

 L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

(ART. 7)

Lo sgravio totale dei contributi previdenziali si applica anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale stipulati entro il 31 12 2020 sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con le stesse modalità previste all’art. precedente tranne che per la durata, fissata a un periodo massimo di tre mesi.  E’ possibile anche la conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’applicazione dello sgravio per sei mesi descritto dall’art. 6.

L’efficacia è ugualmente subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

(ART. 8)

L’art.8 con una formulazione molto breve, ma finalmente chiara, riscrive la norma del decreto Rilancio e  introduce importanti novità in tema di contratti a termine: dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto Agosto (15 agosto 2020) è possibile rinnovare  o prorogare  senza causali e per una sola volta i contratti a termine sia diretti che  in somministrazione, per un massimo di 12 mesi  purché la firma avvenga entro il 31 12 2020. La durata complessiva con rinnovi e proroghe comunque deve restare entro i 24 mesi previsti dal Decreto Dignità.

Inoltre, viene abrogata la norma del decreto Rilancio che prevedeva l’obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o di apprendistato scaduti per gli eventuali periodi di interruzioni o riduzioni dell’attività lavorativa imposte dall’emergenza.

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TERMINE, STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO, OCCASIONALI INTERMITTENTI, PORTA A PORTA

(ART. 9)

All’art. 9 viene prevista l’istituzione o rifinanziamento di una nuova indennità di 1000 euro una tantum per alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate e i relativi requisiti sono riepilogati nella tabella che segue:

NOVITA INDENNITA  COVID 19 DECRETO AGOSTO
BONUS INPS 1000 EURO UNA TANTUM art. 9
BENEFICIARI REQUISITI
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali ¨       rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,

¨       non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, ¨       rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,

¨        non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma

dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali ¨       rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,

¨        con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;

 lavoratori intermittenti  con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 

 

lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA ¨       che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali

¨       che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

¨       iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata,

¨       con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

¨       non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

 

incaricati alle vendite a domicilio  ¨       con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000

¨     titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020

¨       non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX Enpals) ¨       con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 50mila euro OPPURE

¨       con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

 

lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali ¨       Con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020  e

¨       Idem nel 2018

Inoltre, tutti i soggetti citati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

-titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne il contratto intermittente;

-titolari di pensione, con l’esclusione delle pensioni di invalidità civile.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI MARITTIMI

(ART. 10)

All’Art. 10 si istituisce una Indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, destinata ai   lavoratori marittimi [1].  I requisiti richiesti sono:

aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

avere svolto almeno trenta giornate lavorative nello stesso periodo;

assenza di altri contratti di arruolamento o lavoro dipendente, NASPI, indennità di malattia, pensione alla data di entrata in vigore del decreto agosto.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’erogazione avverrà su domanda degli interessati all’ INPS, nel limite di spesa complessivo di 24,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande per assicurare il rispetto del limite di spesa.

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

(ART. 12)

L’Art. 12, invece, provvede al finanziamento anche per il mese di giugno dell’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi. Come per il decreto Rilancio, beneficiari nello specifico sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:-

-il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

-il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

-le federazioni sportive nazionali;

-gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

le società e associazioni sportive dilettantistiche;

già attivi alla data del 23 febbraio 2020, e che, per l’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il bonus 600 euro del Decreto Agosto non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

altro reddito da lavoro;

-reddito di cittadinanza;

-reddito di emergenza;

-altre indennità INPS per Covid 19.

Le domande complete di autocertificazione dei requisiti andranno presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. I soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio non dovranno fare ulteriore domanda, per ottenere l’indennità per il mese di giugno 2020.  Sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Agosto a dettare le modalità attuative.

 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’INDENNITÀ A VALERE SUL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA – BONUS PROFESSIONISTI MAGGIO

(ART. 13)

Il decreto di Agosto provvede con un rifinanziamento di 530 milioni di euro a completare l’attuazione di quanto previsto già dal decreto Cura Italia e Rilancio, ovvero l’indennità di sostegno al reddito per i professionisti iscritti alle Casse ordinistiche, per il mese di maggio 2020, pari a 1000 euro. Si riconfermano i seguenti requisiti

  1. non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. non essere titolare di pensione;
  3. aver conseguito per l’anno 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro. L’attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell’emergenza sanitaria;
  4. aver percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e aver ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Viene introdotta una sola modifica: il termine temporale per la cessazione di attività è spostato dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.

L’indennità sarà erogata automaticamente a chi ha già fatto richiesta a marzo o aprile mentre per coloro che non abbiano richiesto le mensilità precedenti le domande andranno presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto.

ALTRE INDENNITA’ DECRETO AGOSTO
INDENNITA LAVORATORI MARITTIMI art. 10 Mesi di giugno e luglio 2020: 600 euro ciascuno (GESTIONE INPS)
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI art. 12 Mese di giugno 2020: 600 euro (GESTIONE SPORT E SALUTE SPA)
INDENNITA’ PROFESSIONISTI CON CASSA art. 13 Mese di maggio 1000 euro (GESTIONE CASSE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI)

 

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

(ART. 14)

È prevista la proroga del blocco ai licenziamenti economici, ma solo per:

-le aziende che utilizzano la cassa integrazione prevista dall’art. 1 di questo decreto e

-quelle che l’hanno utilizzata e optano per il nuovo esonero contributivo ex art. 3 del decreto Agosto.

Ricordiamo che si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo, attivo già da marzo a seguito del decreto Cura Italia e rinnovato dal decreto Rilancio, con scadenza prevista il prossimo 17 agosto.

Lo stop si applica per tutto il periodo di utilizzo e varia a seconda dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. La data finale per chi inizia l’utilizzo senza interruzioni il 13 luglio scatterà il 16 novembre 2020.

 Restano sempre esclusi dal divieto:

-i casi di cambio di appalto in cui “il personale interessato dal recesso, già sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore”;

-le imprese che hanno cessato l’attività;

-le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;

-nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non RSU RSA) solo per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Si riconferma invece al comma 4 la previsione del decreto Rilancio, per cui le aziende che rinunciano a procedure di licenziamento già avviate possono revocarle, senza oneri per i datori di lavoro purché facciano richiesta contestualmente di cassa integrazione. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI (AUMENTO PENSIONE INVALIDITA’)

(ART. 15)

A partire dal 20 luglio 2020 gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno diritto all’elevazione dell’assegno fino a 651,51 euro mensili, come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale 152/2020.

La sentenza era stata già recepita in sede di conversione del Dl 34/2020 (Rilancio) con l’articolo 89 bis, ma il testo era impreciso e prevedeva che l’aumento spettasse “indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età” con l’effetto involontario di includere anche i minorenni. Ora il decreto Agosto abroga tale articolo, e reintroduce l’aumento delle pensioni di invalidità totale (compresi ciechi e sordomuti) “per i titolari superiori a 18 anni”.

ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE

(ART. 19)

Per i datori di lavoro delle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti per provvedimenti delle autorità connessi all’emergenza COVID-19, sono disponibili ulteriori 4 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare».   I periodi devono essere compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e corrispondere alla durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, per un massimo di quattro settimane.

Le domande vanno trasmesse per via telematica all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando copia del provvedimento della pubblica autorità. In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari entro il 15 novembre 2020.

Le domande saranno accolte dall’Inps fino al raggiungimento del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.

RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER BONUS BABY SITTER E LAVORATORI DOMESTICI

(ART. 21)

Il decreto di Agosto ridefinisce i finanziamenti massimi per due misure attivate dal decreto Cura Italia: bonus baby sitter e bonus lavoratori domestici. Vista   la distribuzione delle richieste che ha portato all’esaurimento dei fondi destinati in particolare ai lavoratori della pubblica amministrazione, vengono destinati al bonus baby-sitter per Covid 19 circa 170 milioni di euro, precedentemente stanziati per il bonus lavoratori domestici e rimasti inutilizzati.

FONDO PER LA FORMAZIONE DELLE CASALINGHE

(ART. 22)

L’articolo 22 del decreto di Agosto istituisce un fondo per la formazione delle casalinghe con una dotazione da 3 milioni l’anno a partire dal 2020. Il fondo viene istituito presso il ministero dell’Economia con l’obiettivo di incrementare le opportunità culturali lavorative e l’inclusione sociale delle donne che svolgono attività nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Si prevede che per poter fruire di corsi e iniziative realizzate dagli enti pubblici e privati finanziati, debbano essere iscritte all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell’INAIL riservata appunto a chi svolge il lavoro in ambito domestico, recentemente potenziata. La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia entro il 31 dicembre 2020 che definirà i criteri e le modalità di riparto del fondo.

NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA

(ART. 23)

Per il REM, il reddito di emergenza destinato ai nuclei familiari in forti difficoltà economiche per l’emergenza COVID 19, sono arrivate meno della metà delle domande attese. Probabilmente per dare modo di utilizzare tutte le risorse già stanziate da decreto Rilancio, il decreto di Agosto riapre i termini per le domande, scaduti il 31 luglio 2020. Si prevede quindi che possa essere riconosciuto, per una singola quota di 400 euro (aumentati fino a 800 sulla base del moltiplicatore familiare, secondo i parametri ISEE) ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già previsti dal decreto Rilancio, con la sola modifica che va preso a riferimento il valore del reddito familiare di maggio e non più aprile 2020. La domanda potrà essere presentata all’INPS non appena l’istituto adeguerà la procedura telematica, entro il 15 ottobre 2020.

Capo II disposizioni in materia di coesione territoriale

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE

DECONTRIBUZIONE SUD

(ART. 27)

Nuovo sconto sui contributi per le imprese delle Regioni del Sud per il contrasto alla crisi economica provocata dall’epidemia Covid 19. L’art. 27 del decreto di Agosto stanzia più di un miliardo di euro per una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati situati nelle aree svantaggiate del Paese, applicabile (per ora) da ottobre a dicembre 2020. Sono esclusi lavoro agricolo e lavoro domestico. La novità è che sono interessati tutti i dipendenti già presenti in azienda.

Le aree svantaggiate sono individuate nelle “Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale”. Si tratta in particolare delle Regioni del Sud già interessate dal Bonus Sud cui si aggiunge però anche l’Umbria.

Lo sgravio è fissato al 30% della contribuzione previdenziale, esclusi i premi per l’assicurazione contro gli infortuni INAIL e mantenendo ferma l’aliquota di computo ai fini pensionistici. La norma del decreto di Agosto è sottoposta alla direttiva comunitaria sugli Aiuti di stato e deve essere quindi approvata dalla Commissione Europea.

L’articolo in commento prevede anche che un decreto interministeriale Lavoro- Economia- Mezzogiorno entro il 30 novembre 2020, definisca le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di altre misure agevolative di decontribuzione da mettere in atto per il periodo 2021-2029.

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI DECRETO AGOSTO
TIPOLOGIA DURATA BENEFICIARI
Esonero totale assunzioni a t. indeterminato (art. 6) 6 mesi

(stipula o conversione contratto fino al 31.12.2020)

Datori di lavoro privati, con esclusione dii

¨         lavoro domestico;

¨         lavoro agricolo;

¨        apprendistato;

Esonero totale assunzioni a termine (art. 7) 3 mesi

(stipula fino al 31.12.2020)

datori di lavoro privati del settore turistico e termale;

 

Sgravio del 30% dipendenti già in forza nelle aree svantaggiate (art. 27) 3 mesi dal 1 .10 al 31.12 2020 datori di lavoro privati, con esclusione dii

¨         lavoro domestico;

¨         lavoro agricolo.

 

 

 Capo VI Sostegno e rilancio dell’economia

 FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

(ART. 58)

Il decreto di agosto stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari.  Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

  • 10.11 – Ristorazione con somministrazione;
  • 29.10 – Mense;
  • 29.20 – Catering continuativo su base contrattuale;

per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Si attende decreto attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

(ART. 59)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di

beni o servizi al pubblico, svolte nelle città a vocazione turistica, che abbiano registrato presenze

turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

I Comuni a cui spetta il contributo sono i seguenti:

Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

(ART. 60)

Vengono rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese:

  • 64 milioni per la “nuova Sabatini” per l’anno 2020;
  • 500 milioni per i contratti di sviluppo per l’anno 2020;
  • 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa per l’anno 2020;
  • 50 milioni per il voucher per l’innovazione al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese per l’anno 2021;
  • 10 milioni di euro per l’anno 2020 ad incremento del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014d. misura Nuova Marcora;
  • 950 milioni per l’anno 2021 per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

 AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE

(ART. 62)

Vengono estesi i contributi a fondo perduto anche alle aziende in difficoltà escluse dal decreto Rilancio e poi ammesse su intervento della Commissione Europea, a condizione che:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

La relazione tecnica chiarisce che si tratta di una misura ordinamentale che si limita a prevedere l’estensione di aiuti stanziati ad ulteriori categorie di operatori economici.

La quantificazione per la concessione degli aiuti stessi dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle relative misure.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

(ART. 63)

Il decreto di agosto interviene in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria per l’approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio previsti dal decreto Rilancio, nella misura del 110%, alleggerendo la maggioranza dei partecipanti necessaria per deliberare i lavori in un terzo invece che i due terzi del valore dell’edificio.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 DL 18/2020

(ART. 65)

Tra le misure introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19, all’art. 56 figura la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.

La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:

  • le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
  • il rimborso dei prestiti non rateali;
  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;

Il decreto di agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.  Per le imprese che ancora non sono state ammesse è possibile rientrare entro il 31 dicembre 2020.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

(ART. 71)

Il decreto di agosto proroga le modalità di convocazione in modalità semplificata previste dall’art. 106 c. da 2 a 6 del decreto Cura Italia fino al 15 ottobre invece che 31 luglio 2020.

Lo spostamento della data segue la proroga del periodo emergenziale dal 31 luglio al 15 ottobre.

La modalità semplificata regola lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica o per corrispondenza anche in assenza di previsione statutaria.

 RIFINANZIAMENTO CASHBACK – MODIFICHE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 –

(ART. 73)

La disposizione prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l’anno 2021 che si aggiungerebbero ai 3 miliardi di euro stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 290 della L. 160/2019 e successivamente destinati dall’art. 265, comma 7 del D.L. 34/2020 alla copertura di talune voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio.

Ricordiamo che la Legge 27 dicembre 2019 n.160 ai commi 288, 289 e 290, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento disponeva il diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni che, fuori dall’attività di impresa, arte o professione, effettuavano regolarmente acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici.

Il DL Agosto rifinanzia il rimborso in esame, adesso definito “cashback”, rinviando tuttavia a successivi decreti l’operatività della norma che allo stato attuale non ha ancora i contorni ben definiti.

INCREMENTO DEL FONDO PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 G/KM – AUTOMOTIVE

(ART. 74)

Il cosiddetto Ecobonus plus auto previsto per gli acquisti di auto nuove (elettriche, ibride o comunque a basse emissioni) per il periodo che va da agosto a dicembre 2020, sia nel caso di rottamazione di veicolo con più di 10 anni di vita, sia nel caso di assenza di rottamazione viene dal decreto di agosto rimodulato e rifinanziato.

In particolare, vengono modificate le tabelle di ripartizione dell’incentivo, rimodulando anche il contributo e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.

Viene eliminata la possibilità per il beneficiario – che ha rottamato un veicolo di categoria Ml – di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all’acquisto di mezzi di mobilità alternativa (complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta.

A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, si prevede un ulteriore rifinanziamento della misura per un importo pari a 400 milioni per il 2020.

Tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti altri 100 milioni previsti dal decreto Rilancio.

Per il 2021 sono già stati stanziati 200 milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di

bilancio per il 2019.

Con l’obiettivo di incentivare l’installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’erogazione di contributi all’acquisto in favore di professionisti e imprese.

 SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO

(ART. 76)

La norma modifica l’articolo 11 del DL “Liquidità”, sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020.

Con specifico riferimento agli assegni si afferma con chiarezza, che gli assegni portati all’incasso, “non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione” e cioè fino al 31 agosto 2020.

In sostanza, in caso di mancato pagamento, è sospeso il termine per la levata del protesto; non è sospeso invece per gli assegni il termine per la presentazione, in modo che i creditori possano portare all’incasso assegni emessi da debitori “liquidi” che abbiano provvista presso la banca sulla quale l’assegno è tratto o dalla quale è emesso (nel caso di assegno circolare) anche nel periodo di sospensione dei protesti fino al 31 agosto 2020.

 PROROGA BONUS AFFITTI

(ART. 77)

L’articolo in commento inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le strutture termali, modificando la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.

Lo stesso articolo proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio.

Ricordiamo che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche e ora anche termali che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Tra i soggetti che possono beneficiare del contributo, indipendentemente dal calo di fatturato, vengono inclusi le guide e gli accompagnatori turistici.

Sempre lo stesso articolo al comma 2 proroga al 31/3/2021, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dall’art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) per quanto concerne il pagamento della rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Le misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.

BONUS AFFITTI
MISURA ¨      60% affitti non abitativi

¨      30% in caso di affitto di azienda.

PER TUTTI FINO A GIUGNO REQUISITO diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
TURISMO E STABILIMENTI TERMALI – INCLUSE GUIDE TURISTICHE FINO A LUGLIO NON RICHIESTA LA DIMINUZIONE DI FATTURATO

ESENZIONI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(ART. 78)

Abolita la seconda rata dell’IMU per gli immobili delle imprese del settore turistico e dello spettacolo.

Ricordiamo che il decreto Rilancio aveva già abolito la prima rata per alcune tipologie di immobili. Si tratta dell’IMU relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
  2. stabilimenti termali;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
  5. allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  6. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – Per questi immobili l’abolizione è prevista anche per il 2021 e 2022;
  7. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
  8. proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I primi tre punti, lettere a-b-c si riferiscono agli immobili già esentati dal pagamento della

prima rata IMU per l’anno 2020 per effetto di quanto previsto dall’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.

Con la norma in esame viene però precisato che l’esenzione della seconda rata per i fabbricati D2 riguarda anche le pertinenze.

Le lettere successive estendono invece l’esenzione della seconda rata a cinema e teatri (lett.d)) e immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE

(ART. 79)

Il decreto di agosto proroga per il 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere.

Il credito di imposta è stato introdotto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) e poi rimaneggiato più volte, a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e poi esteso anche agli stabilimenti termali.

Il decreto di agosto proroga il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali.

Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro.

Sono interessate le strutture alberghiere tra le quali rientrano:

  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere;
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi e gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per un importo massimo di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

 CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(ART. 81)

Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.

La dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.

A un successivo decreto attuativo sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.

RIFINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI PER IL SETTORE DELL’EDITORIA

(ART. 96)

Al fine di rafforzare il quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l’articolo dispone il rifinanziamento di alcune delle misure emergenziali quali:

  • incremento del tetto di spesa previsto dalla disciplina speciale del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari da 60 a 85 milioni di euro;
  • modifica la disciplina del credito d’imposta per la carta con aumento dall’8 al 10% del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite,con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2019.
  • si consente alle imprese, per l’esercizio di contribuzione 2020, di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo. 

Capo VII Misure fiscali 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

(ART. 97)

I versamenti già sospesi dall’art. 126 e 127 del decreto Rilancio, fino al 16 settembre, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:

  • cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

FORFETTARI E CONTRIBUENTI ISA CON CALO DI FATTURATO SLITTA L’ACCONTO DI NOVEMBRE

(ART. 98)

Acconto di novembre prorogato al 30 aprile 2021 per soggetti Isa e forfettari con calo di fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

(ART. 99)

La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

(ART. 107)

L’art. 107 del decreto di agosto proroga la scadenza del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Il decreto di agosto proroga il termine per il pagamento del bollo per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente prevista per il 31 luglio 2020 relativamente al primo semestre al 31 ottobre 2020 ma relativamente ai primi nove mesi.

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP

(ART. 109)

La disposizione in esame proroga l’esenzione TOSAP e COSAP prevista dall’articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle imprese di pubblico esercizio (che sarebbe scaduta al 31 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2020.

Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogate:

– la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico;-

– la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc) senza chiedere preventiva autorizzazione. 

RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

(ART. 110)

La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione prevista dal decreto di agosto prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale e quindi senza pagamento di imposta.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito all’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non per forza a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Se si vuole il riconoscimento fiscale è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate. 

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020

(ART. 112)

All’art.112 il decreto agosto prevede il raddoppio dell’importo di beni e servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali considerati non imponibili IRPEF in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir. La validità dell’agevolazione è limitata al 2020 e prevede l’innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23 del welfare aziendale riconoscibile anche ad personam, sia in forma liberale che contrattualizzata.

Da ricordare che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell’anno successivo), per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente. Per avere diritto all’agevolazione, tale erogazione dovrà verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021).

[1] come definiti all’ art. 115 del Codice della Navigazione e l ’art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856



Comments are closed.