Provvigioni pagate a soggetto non residente, trattamento ai fini delle imposte dirette ed Iva
Imposte dirette
L’art. 23 comma 1, lett. e) del TUIR considera prodotti in Italia i redditi d’impresa, tra cui quelli di agenzia, derivanti da attività esercitate nel territorio mediante stabili organizzazioni.
L’articolo 25-bis nel D.P.R. n. 600/1973, in materia di “ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ”, prevede l’assoggettamento a ritenuta sulle provvigioni pagate agli agenti, considerati titolari di reddito di impresa, in deroga ai principi di carattere generale che escludono, in linea di principio, salvo talune ipotesi particolari, l’applicazione delle ritenute nell’ambito del reddito di impresa.
La qualificazione di tali redditi nel novero di quelli di impresa, evidentemente, permane anche qualora la provvigione sia corrisposta da un sostituto di imposta italiano ad un agente fiscalmente non residente in Italia.
A tal proposito l’art. 25-bis, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che la ritenuta in esame si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
In base alla normativa interna, pertanto, il discrimine circa l’applicazione o meno della ritenuta è rappresentato dalla presenza in Italia di una stabile organizzazione da parte dell’agente.
Sulla base di quanto sopra, per la non applicazione della ritenuta ed in caso di controllo da parte dell’agenzia delle entrate, è necessario che il soggetto non residente produca la seguente documentazione:
- autocertificazione da parte dell’agente di essere fiscalmente residente all’estero e di non avere una stabile organizzazione in Italia;
- certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità estera;
- dichiarazione del percettore di essere assoggettato ad imposta per i redditi in questione nel paese di residenza.
Trattamento Iva
Le provvigioni corrisposte ad agenti non residenti, a seconda della tipologia di vendita procurata, richiedono un diverso trattamento ai fini Iva e di conseguenza ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
L’attività di intermediazione svolta da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia è inquadrabile, ai fini Iva, tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7- ter del DPR n. 633/1972. Pertanto, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato, escludendo le prestazioni di servizi in deroga, sono adempiuti dai committenti nazionali, ai sensi dell’articolo 17, comma , DPR n. 633/1972, tramite:
- integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se il prestatore del servizio è comunitario oppure
- emissione di un’autofattura, se il prestatore del servizio è extracomunitario.
La contabilizzazione dell’autofattura richiede la doppia registrazione dell’operazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.
L’operazione deve essere riepilogata nell’esterometro, solo lato fatture ricevute indicando imponibile, Iva e natura operazione con il codice N6.